Per quanto riguarda i genitori, le disposizioni della legge 104/92 sono state recepite dal T.U. 151/01 (tutela della maternità e paternità) che ha coordinato la normativa circa i diritti per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, anche adottivi, di figli con accertato handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, con alcune eccezioni. Modifiche e integrazioni sono state apportate dalle recenti leggi. Fino ai tre anni di età del bambino i genitori hanno diritto, in alternativa: al prolungamento del congedo parentale, ovvero a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti. , ovvero al prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del figlio, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo anche dei periodi di congedo ordinario. Il prolungamento del congedo è concesso anche in caso di ricovero del bambino, qualora i sanitari richiedano la presenza del genitore. Oltre gli otto anni di età del bambino i genitori hanno diritto ai tre giorni di permesso mensile. I benefici sono riconosciuti anche se uno dei due genitori non ne ha diritto. Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione. I tre giorni di permesso mensili possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (circ. Inps n. 155/2010 e circ. Dip. Funzione Pubblica n. 13/2010). Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, le agevolazioni lavorative devono essere concesse pur se siano presenti nella famiglia altre persone, parenti non lavoratori, badanti, ecc. in grado di prestare assistenza al disabile. Il figlio con disabilità in situazione di gravità, ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale, può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza prevista.









